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A. S. A.

 

Associazione per lo sviluppo degli Altipiani

 

 

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istituzioni

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Comune di Arcinazzo

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Comune di Piglio

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Comune di Trevi

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Commissione per la tutela e lo sviluppo degli Altipiani di Arcinazzo (CTSAA)

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Associazione per lo sviluppo degli Altipiani

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Pro-loco di Arcinazzo

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Pro-loco di Trevi

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Pro-loco di Piglio

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Associazioni

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Associazione di Bioetica

 

 

 

A.S.A.

Associazione per lo sviluppo degli Altipiani (onlus)

Statuto

 

Art. 1

Costituzione

E' costituita l'A.S.A. - Associazione per lo Sviluppo degli Altipiani - Associazione non lucrativa di utilità sociale (onlus)

Art. 2

Sede Sociale

La sede legale della Associazione è fissata presso la sede del Comune di Arcinazzo Romano (RM) in P. zza S. Giorgio, n. 1 - Arcinazzo Romano (RM).

L'Associazione ha facoltà di costituire sedi operative, in Italia ed all'estero, al fine di meglio raggiungere le finalità sociali.

Il Consiglio Direttivo può nominare per ogni sede operativa un Coordinatore responsabile.

Art. 3

Finalità

L'Associazione è senza scopo di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza, aperta a uomini e donne e si propone tra l'altro, l'integrazione delle popolazioni del territorio degli Altipiani di Arcinazzo con le genti dei paesi circostanti.

L'Associazione ha come scopo la promozione in ogni sua forma di tutte quelle manifestazioni sociali, culturali, sportive, ambientali, artistiche, archeologiche, tese a far conoscere la realtà paesistica e ambientale degli Altipiani di Arcinazzo e suoi dintorni. Essa per conseguire le finalità potrà:

  1. evidenziare all'opinione pubblica nazionale quelle personalità che si sono contraddistinte per un'azione culturale, ambientale artistica, sportiva, sociale e/o che hanno operato per rivalutare e riqualificare, a livello artistico il territorio e la storia degli Altipiani;

  2. si delega del Comune di Arcinazzo Romano, potrà gestire l'organizzazione del "Premio Nazionale di Cultura Altipiani di Arcinazzo;

  3. promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle attività escursionistiche attraverso la pratica sportiva, la ricerca, lo studio e la divulgazione delle stesse;

  4. valorizzare i siti archeologici e incentivare la ricerca specifica;

  5. operare per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;

  6. sostenere, anche attraverso mirate attività, alla elevazione e formazione culturale non solo della popolazione in età scolare, ma anche di quella in generale non più giovane;

  7. assicurare per quanto possibile, con progetti, strumenti ed altre iniziative idonee, un valido sostegno ad Associazioni ed Istituzioni che operano sul territorio per fini di sicurezza sociale e di protezione civile;

  8. promuovere, progettare e realizzare quelle iniziative che hanno come finalità la vivacizzazione dell'ambiente socio-culturale del territorio degli Altipiani di Arcinazzo;

  9. valorizzare le attività artigiane locali mediante mostre, fiere ed altre manifestazioni;

  10. valorizzare le comunità giovanili;

  11. gestire d'intesa e per quanto possibile, con il Comune di Arcinazzo Romano, ed eventualmente con i confinanti Comuni e le altre istituzioni, le attività associative, utilizzando ogni possibile risorsa consentita dalle norme di legge e dal presente statuto.

E' comunque vietato all'Associazione il compimento di operazioni speculazioni e di svolgere azioni pregiudiziali all'interesse degli associati.

L'Associazione per meglio raggiungere le sue finalità potrà infine svolgere tutte quelle attività connesse o accessorie a quelle principali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta o per volontà dei soci o per impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali, con deliberazione assembleare presa con le maggioranze previste dal successivo art. 12.

Art. 5

Organi Sociali

Gli Organi Sociali sono.

  1. L'Assemblea;

  2. Il Consiglio Direttivo (CD);

  3. Il Presidente dell'Associazione;

  4. Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

Il Consigli Direttivo potrà però stabilire per un compenso per particolari ed onerosi incarichi.

Coloro che operano a favore dell'Associazione, avranno diritto ai rimborsi spese sostenute per conto dell'Associazione stessa.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata. Essa è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

Art. 6

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da.

  1. quote e contributi degli associati;

  2. eredita, donazioni e legati

  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;

  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

Assemblea: Convocazione

L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del CD o su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo del cumulo dei soci ordinari e fondatori.

L’Assemblea ordinaria è convocata normalmente tramite avviso esposto nella bacheca presso la Casa Comunale di Arcinazzo Romano almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza.

L’Assemblea straordinaria è convocata negli stessi termini e modi della precedente.

L’avviso deve indicare: sede, data ed ora e l’elenco degli argomenti da trattare sia nella prima che nella seconda convocazione d’assemblea.

L’Assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8

Assemblea: Diritto di partecipazione

Fanno parte dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci regolarmente iscritti i quali si suddividono in:

1.      soci Fondatori;

2.      soci Ordinari;

3.      soci Sostenitori;

4.      soci Onorari.

Sono considerati Soci Ordinari di diritto a carattere permanente:

-         Il Sindaco pro-tempore del comune di Arcinazzo Romano o un suo delegato;

-         Il Presidente della Commissione Comunale “Tutela e sviluppo degli Altipiani di Arcinazzo” o un suo delegato;

-         Il Presidente della “Proloco” del Comune di Arcinazzo Romano o un suo delegato;

Sono considerati soci Ordinari a carattere permanente, qualora ne facciano richiesta, anche i Sindaci pro-tempore dei Comuni di Piglio, di Trevi nel Lazio e di Fiuggi, così pure i Presidenti delle rispettive Pro Loco.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee soltanto i soci Fondatori ed i soci Ordinari.

Art. 9

Assemblea: Costituzione

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto (soci fondatori ed ordinari).

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L’adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

 

Art. 10

Assemblea: Presidenza

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal suo vice Presidente ed in caso di impedimento da persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario, su proposta del Presidente della stessa.

 

Art: 11

Assemblea: attribuzioni

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a)             approvare il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo (CD);

b)             approvare il bilancio consuntivo

c)             eleggere il Consiglio Direttivo

d)             discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal CD o dai soci;

in sede straordinaria:

e)             deliberare sullo scioglimento dell’associazione

f)               deliberare sulle modifiche allo statuto

g)             deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal CD.

Le proposte dei soci devono essere comunicate al CD in tempo utile per essere inserite all’ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’assemblea.

Art. 12

Assemblea: deleghe - approvazione delibere

Le deliberazioni dell’assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per:

a)        deliberazioni concernenti modifiche statuarie;

b)        deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione, che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 del cumulo dei soci ordinari e fondatori presenti.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Ogni aderente all’Associazione ha diritto di parola, ma il voto sarà espresso soltanto dai soci  Fondatori e Ordinari, voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega è consentita solo per atti di ordinaria amministrazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non rivesta cariche sociali, tranne che per i Comuni ed enti territoriali, che possono delegare anche persone non aderenti all’Associazione. Ogni partecipante non può avere più di una delega.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per decisione del Presidente o per richiesta della maggioranza semplice dei votanti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

 

Art. 13

Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soci e non soci. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Art. 14

Consiglio Direttivo: Composizione

I membri del Consiglio Direttivo vengono scelti prevalentemente tra i soci Fondatori e Ordinari, ma possono essere individuati anche tra i soci Sostenitori, dall’Assemblea ordinaria in numero non superiore a ……….

Il CD nel suo seno elegge:

-         il Presidente

-         il Vice Presidente;

-         Il Segretario;

-         Il Tesoriere;

Il CD dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od ogni altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il CD ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statuario.

Il CD potrà deliberare volta per volta eventuali compensi e rimborsi da corrispondere ai componenti gli organi.

Art. 15

Consiglio Direttivo: attribuzioni (probiviri e ricorsi)

Al CD sono devolute tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione comprese le attribuzioni inerenti:

a)             il funzionamento tecnico, amministrativo, legale ed organizzativo dell’Associazione;

b)             il pagamento e la riscossione dei debiti e dei crediti;

c)             l’apertura e l’estinzione di c/c bancari, la richiesta di concessioni bancarie di fido e di altre operazioni bancarie per il conseguimento degli scopi sociali;

d)             la redazione del regolamento disciplinare;

e)             la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

f)               il compimento degli atti necessari per l’acquisizione dei fondi per il funzionamento dell’Associazione.

Il CD nomina, tra i soci, il Collegio dei Probiviri che dura in carica tre anni, ed elegge nel suo seno un Presidente; i membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del CD in materia disciplinare.

Il ricorso deve essere presentato, specificando i motivi entro 30 giorni dalla decisione disciplinare e comunicato, per conoscenza, al CD ed ai soci interessati.

Il CD delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti del CD, nell’interesse dell’Associazione, potranno assumere, volendo obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti, qualora l’esistenza di interessi dell’Associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del CD.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo: riunioni

Il CD si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quanto lo richiedono due componenti oppure da due terzi dei soci ordinari.

Le riunioni del CD devono essere convocate, con avviso affisso nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano.

In caso di particolare urgenza il CD può essere convocato anche il giorno stesso.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 17

Il Presidente: compiti

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di sottoporli a ratifica del CD alla prima riunione.

Al Presidente spetta la firma degli atti e provvedimenti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente provvede in particolare all’attuazione delle deliberazioni Assembleari e del CD.

In caso di sua assenza o temporaneo inadempimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

 

Art. 18

Il Presidente: elezione

Il Presidente é eletto dal CD tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Art. 19

Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze del CD e delle Assemblee, coadiuva il Presidente nei rapporti tra l’Associazione, gli Associati ed i terzi.

Il Tesoriere, cura la tenuta dei libri contabili e la gestione della cassa, coadiuva il Presidente nei rapporti con organismi e soggetti finanziari e/o finanziatori.

 

Art. 20

I Soci

L’Associazione è costituita da soci, che hanno diritti e doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti.

Essi si distinguono in:

a)             Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e la loro appartenenza alla stessa è a carattere permanente, salvo esplicita rinuncia del Socio Fondatore. Essi verseranno la quota associativa;

b)             Soci ordinari: coloro i quali, previa formale domanda di appartenere all’Associazione, saranno ammessi e verseranno la quota associativa fissata dal CD;

c)             Soci sostenitori: sono coloro i quali non potendo partecipare attivamente all’Associazione sostengono in qualsiasi modo i fini dell’Associazione. Non pagano nessuna quota;

d)             Soci Onorari: sono coloro i quali l’Associazione riconosce particolari benemerenze o riconoscimenti per opere od incarichi svolti. Non pagano nessuna quota.

I soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto al voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

I Soci Sostenitori ed Onorari non hanno diritto al voto in seno all’Assemblea ma hanno diritto ad esprimere i propri pareri e suggerimenti.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Art. 21

Ammissione a socio

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri. L’ammissione dei soci, ad eccezione dei soci Fondatori, Sostenitori ed Onorari, è subordinata alle seguenti condizioni:

1.      Presentazione della domanda alla segreteria dell’Associazione;

2.      Pagamento della quota sociale;

3.      Accettazione senza riserve del presente statuto;

4.      Accettazione senza riserve del regolamento ove emanato, a disposizione dei soci presso la sede sociale.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata da CD dopo l’espletamento di adeguato controllo sulla sussistenza dei requisiti di idoneità. Il giudizio del CD è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello: Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

 

Art. 22

Diritti e doveri dei soci

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento delle quote sociali secondo le modalità fissate dal CD. I versamenti di dette quote sono a fondo perduto, quindi non sono rivalutabili ne tanto meno ripetibili in nessun caso.

Il versamento, altresì, non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi, ne a causa di morte.

I soci, che a seguito di invito scritto, non provvedono nei quindici giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute, sono dichiarati dal CD sospesi da ogni diritto sociale.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 23

Cessazione dalla qualifica di Socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a)      per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;

b)      per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c)      per delibera di esclusione del CD, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli, per gravi motivi o gravi infrazioni, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto ed eventuale regolamento o per altri motivi che comportano indegnità; a tale scopo il CD procederà entro il primo mese di ogni anno sociale  alla revisione della lista dei soci. Il provvedimento di radiazione sarà comunicato con lettera raccomandata all’interessato;

d)      per motivi di morosità del pagamento delle quote.

Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale, non potendo richiedere neanche parzialmente la restituzione di somme versate a qualunque titolo.

 

Art. 24

Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il CD convoca l’Assemblea dei soci per sottoporre all’approvazione il bilancio d’esercizio.

 

Art. 25

 Provvedimenti disciplinari dell’Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il CD nei confronti dei soci sono:

-         Ammonizione;

-         Sospensione a termine fino ad massimo di un anno;

-         Radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Art. 26

Obblighi dell’Associazione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 27

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria.

Il tal caso, essa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 28

Regolamento

Il CD potrà predisporre un regolamento, da approvarsi dall’Assemblea degli Associati, disciplinante la vita interna dell’Associazione.

Esso sarà vincolante ed obbligatorio per tutti i tipi di soci.

 

Art. 29

 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

 

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I soci fondatori come elencati nell’atto costitutivo, sottoscrivono per accettazione il presente Statuto dell’associazione A.S.A.: