A.S.A.
Associazione per lo
sviluppo degli Altipiani (onlus)
Statuto
Art.
1
Costituzione
E'
costituita l'A.S.A. - Associazione per lo Sviluppo degli Altipiani - Associazione
non lucrativa di utilità sociale (onlus)
Art.
2
Sede
Sociale
La
sede legale della Associazione è fissata presso la sede del Comune di Arcinazzo
Romano (RM) in P. zza S. Giorgio, n. 1 - Arcinazzo Romano (RM).
L'Associazione
ha facoltà di costituire sedi operative, in Italia ed all'estero, al fine
di meglio raggiungere le finalità sociali.
Il
Consiglio Direttivo può nominare per ogni sede operativa un Coordinatore
responsabile.
Art.
3
Finalità
L'Associazione
è senza scopo di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di
religione o di razza, aperta a uomini e donne e si propone tra l'altro,
l'integrazione delle popolazioni del territorio degli Altipiani di Arcinazzo con
le genti dei paesi circostanti.
L'Associazione
ha come scopo la promozione in ogni sua forma di tutte quelle manifestazioni
sociali, culturali, sportive, ambientali, artistiche, archeologiche, tese a far
conoscere la realtà paesistica e ambientale degli Altipiani di Arcinazzo e suoi
dintorni. Essa per conseguire le finalità potrà:
-
evidenziare
all'opinione pubblica nazionale quelle personalità che si sono
contraddistinte per un'azione culturale, ambientale artistica, sportiva,
sociale e/o che hanno operato per rivalutare e riqualificare, a livello
artistico il territorio e la storia degli Altipiani;
-
si
delega del Comune di Arcinazzo Romano, potrà gestire l'organizzazione del
"Premio Nazionale di Cultura Altipiani di Arcinazzo;
-
promuovere
lo sviluppo e la valorizzazione delle attività escursionistiche attraverso
la pratica sportiva, la ricerca, lo studio e la divulgazione delle stesse;
-
valorizzare
i siti archeologici e incentivare la ricerca specifica;
-
operare
per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio
storico ed artistico;
-
sostenere,
anche attraverso mirate attività, alla elevazione e formazione culturale
non solo della popolazione in età scolare, ma anche di quella in generale
non più giovane;
-
assicurare
per quanto possibile, con progetti, strumenti ed altre iniziative idonee, un
valido sostegno ad Associazioni ed Istituzioni che operano sul territorio
per fini di sicurezza sociale e di protezione civile;
-
promuovere,
progettare e realizzare quelle iniziative che hanno come finalità la
vivacizzazione dell'ambiente socio-culturale del territorio degli Altipiani
di Arcinazzo;
-
valorizzare
le attività artigiane locali mediante mostre, fiere ed altre
manifestazioni;
-
valorizzare
le comunità giovanili;
-
gestire
d'intesa e per quanto possibile, con il Comune di Arcinazzo Romano, ed
eventualmente con i confinanti Comuni e le altre istituzioni, le attività
associative, utilizzando ogni possibile risorsa consentita dalle norme di
legge e dal presente statuto.
E'
comunque vietato all'Associazione il compimento di operazioni speculazioni e di
svolgere azioni pregiudiziali all'interesse degli associati.
L'Associazione
per meglio raggiungere le sue finalità potrà infine svolgere tutte quelle
attività connesse o accessorie a quelle principali, in quanto integrative delle
stesse.
Art.
4
Durata
L'Associazione
ha durata illimitata e potrà essere sciolta o per volontà dei soci o per
impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali, con deliberazione
assembleare presa con le maggioranze previste dal successivo art. 12.
Art.
5
Organi
Sociali
Gli
Organi Sociali sono.
-
L'Assemblea;
-
Il
Consiglio Direttivo (CD);
-
Il
Presidente dell'Associazione;
-
Il
Collegio dei Probiviri
Tutte
le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito.
Il
Consigli Direttivo potrà però stabilire per un compenso per particolari ed
onerosi incarichi.
Coloro
che operano a favore dell'Associazione, avranno diritto ai rimborsi spese
sostenute per conto dell'Associazione stessa.
L'elezione
degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata. Essa è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all'elettorato attivo e passivo.
Art.
6
Risorse
economiche
Le
risorse economiche dell'Associazione sono costituite da.
-
quote
e contributi degli associati;
-
eredita,
donazioni e legati
-
contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali di enti o istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell'ambito dei fini statutari;
-
contributi
dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
-
entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
-
proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
-
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
I
contributi degli aderenti sono costituiti
dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina
l'ammontare.
Le
elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea,
che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie
dell'organizzazione.
E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.
7
Assemblea:
Convocazione
L’Assemblea
può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per
decisione del CD o su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno
un terzo del cumulo dei soci ordinari e fondatori.
L’Assemblea
ordinaria è convocata normalmente tramite avviso esposto nella bacheca presso
la Casa Comunale di Arcinazzo Romano almeno quindici giorni prima della data
dell’adunanza.
L’Assemblea
straordinaria è convocata negli stessi termini e modi della precedente.
L’avviso
deve indicare: sede, data ed ora e l’elenco degli argomenti da trattare sia
nella prima che nella seconda convocazione d’assemblea.
L’Assemblea
in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio
predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art.
8
Assemblea:
Diritto di partecipazione
Fanno
parte dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci regolarmente
iscritti i quali si suddividono in:
1.
soci Fondatori;
2.
soci Ordinari;
3.
soci Sostenitori;
4.
soci Onorari.
Sono
considerati Soci Ordinari di diritto
a carattere permanente:
-
Il Sindaco pro-tempore del comune di Arcinazzo Romano o un suo delegato;
-
Il Presidente della Commissione Comunale “Tutela e sviluppo degli
Altipiani di Arcinazzo” o un suo delegato;
-
Il Presidente della “Proloco” del Comune di Arcinazzo Romano o un suo
delegato;
Sono considerati soci Ordinari a
carattere permanente, qualora ne facciano richiesta, anche i Sindaci pro-tempore
dei Comuni di Piglio, di Trevi nel Lazio e di Fiuggi, così pure i Presidenti
delle rispettive Pro Loco.
Hanno
diritto al voto nelle Assemblee soltanto i soci Fondatori ed i soci Ordinari.
Art.
9
Assemblea:
Costituzione
L’Assemblea
è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano
della stessa. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in
prima convocazione quando vi intervengano la maggioranza dei soci aventi diritto
al voto (soci fondatori ed ordinari).
In
seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei
soci presenti aventi diritto al voto.
L’adunanza
in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la
prima convocazione.
L’Assemblea
in sede straordinaria è validamente costituita secondo quanto previsto dal
successivo art. 12.
Art.
10
Assemblea:
Presidenza
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal
suo vice Presidente ed in caso di impedimento da persona designata
dall’Assemblea. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal
segretario, su proposta del Presidente della stessa.
Art:
11
Assemblea:
attribuzioni
All’Assemblea
spettano i seguenti compiti:
in
sede ordinaria:
a)
approvare il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo
(CD);
b)
approvare il bilancio consuntivo
c)
eleggere il Consiglio Direttivo
d)
discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal CD o dai soci;
in
sede straordinaria:
e)
deliberare sullo scioglimento dell’associazione
f)
deliberare sulle modifiche allo statuto
g)
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto
alla sua approvazione dal CD.
Le
proposte dei soci devono essere comunicate al CD in tempo utile per essere
inserite all’ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’assemblea.
Art.
12
Assemblea:
deleghe - approvazione delibere
Le
deliberazioni dell’assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta
eccezione per:
a)
deliberazioni concernenti modifiche statuarie;
b)
deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione, che
dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 del cumulo dei
soci ordinari e fondatori presenti.
Le
deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci,
anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Ogni
aderente all’Associazione ha diritto di parola, ma il voto sarà espresso
soltanto dai soci
Fondatori e Ordinari, voto esercitabile anche mediante delega scritta.
La delega è consentita solo per atti di ordinaria amministrazione. La delega può
essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non rivesta
cariche sociali, tranne che per i Comuni ed enti territoriali, che possono
delegare anche persone non aderenti all’Associazione. Ogni partecipante non può
avere più di una delega.
L’Assemblea
vota normalmente per alzata di mano; per decisione del Presidente o per
richiesta della maggioranza semplice dei votanti, la votazione può essere
effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’Assemblea può inoltre, in
questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Art.
13
Eleggibilità
ed incompatibilità
Alle
cariche sociali possono essere eletti soci e non soci. Le cariche e gli
incarichi sono riconfermabili.
Art. 14
Consiglio Direttivo: Composizione
I membri del Consiglio Direttivo vengono scelti prevalentemente tra i
soci Fondatori e Ordinari, ma possono essere individuati anche tra i
soci Sostenitori, dall’Assemblea ordinaria in numero non superiore a ……….
Il CD nel suo seno elegge:
-
il Presidente
-
il Vice Presidente;
-
Il Segretario;
-
Il Tesoriere;
Il CD dura in carica tre anni.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni,
decesso, decadenza od ogni altro impedimento di uno o più dei suoi
membri, purché meno della metà, il CD ha facoltà di procedere per
cooptazione alla integrazione del consiglio stesso fino al limite
statuario.
Il CD potrà deliberare volta per volta eventuali compensi e rimborsi
da corrispondere ai componenti gli organi.
Art.
15
Consiglio
Direttivo: attribuzioni (probiviri e ricorsi)
Al
CD sono devolute tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
comprese le attribuzioni inerenti:
a)
il funzionamento tecnico, amministrativo, legale ed organizzativo
dell’Associazione;
b)
il pagamento e la riscossione dei debiti e dei crediti;
c)
l’apertura e l’estinzione di c/c bancari, la richiesta di concessioni
bancarie di fido e di altre operazioni bancarie per il conseguimento degli scopi
sociali;
d)
la redazione del regolamento disciplinare;
e)
la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
f)
il compimento degli atti necessari per l’acquisizione dei fondi per il
funzionamento dell’Associazione.
Il
CD nomina, tra i soci, il Collegio dei Probiviri che dura in carica tre anni, ed
elegge nel suo seno un Presidente; i membri sono rieleggibili. Esso è composto
di tre membri.
Il
Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su
ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del CD in materia disciplinare.
Il
ricorso deve essere presentato, specificando i motivi entro 30 giorni dalla
decisione disciplinare e comunicato, per conoscenza, al CD ed ai soci
interessati.
Il
CD delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei
presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti del CD, nell’interesse dell’Associazione, potranno
assumere, volendo obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare
sovvenzioni e prestiti, qualora l’esistenza di interessi dell’Associazione
in tale operazione sia riconosciuta da un voto del CD.
Art.
16
Il
Consiglio Direttivo: riunioni
Il
CD si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al
semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quanto
lo richiedono due componenti oppure da due terzi dei soci ordinari.
Le
riunioni del CD devono essere convocate, con avviso affisso nella bacheca della
sede sociale almeno dieci giorni prima.
Le
riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei
suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal vice
Presidente o dal consigliere più anziano.
In
caso di particolare urgenza il CD può essere convocato anche il giorno stesso.
Le
sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.
17
Il
Presidente: compiti
Il
Presidente dirige l’Associazione e la rappresentanza, a tutti gli effetti, di
fronte a terzi ed in giudizio.
Il
Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali, coordina l’attività per il regolare funzionamento
dell’Associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo
di sottoporli a ratifica del CD alla prima riunione.
Al
Presidente spetta la firma degli atti e provvedimenti sociali che impegnano
l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il
Presidente provvede in particolare all’attuazione delle deliberazioni
Assembleari e del CD.
In caso di sua assenza o temporaneo inadempimento le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente eletto o, in sua assenza, dal Consigliere più
anziano.
Art.
18
Il
Presidente: elezione
Il
Presidente é eletto dal CD tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Art.
19
Il
Segretario e il Tesoriere
Il
Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del
libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze del CD e delle Assemblee,
coadiuva il Presidente nei rapporti tra l’Associazione, gli Associati ed i
terzi.
Il Tesoriere, cura la tenuta dei libri contabili e la gestione della
cassa, coadiuva il Presidente nei rapporti con organismi e soggetti finanziari
e/o finanziatori.
Art.
20
I
Soci
L’Associazione
è costituita da soci, che hanno diritti e doveri previsti dal presente statuto
e dalle norme vigenti.
Essi
si distinguono in:
a)
Soci Fondatori: sono coloro
che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e la loro
appartenenza alla stessa è a carattere permanente, salvo esplicita rinuncia del
Socio Fondatore. Essi verseranno la quota associativa;
b)
Soci ordinari: coloro i quali,
previa formale domanda di appartenere all’Associazione, saranno ammessi e
verseranno la quota associativa fissata dal CD;
c)
Soci sostenitori: sono coloro
i quali non potendo partecipare attivamente all’Associazione sostengono in
qualsiasi modo i fini dell’Associazione. Non pagano nessuna quota;
d)
Soci Onorari: sono coloro i
quali l’Associazione riconosce particolari benemerenze o riconoscimenti per
opere od incarichi svolti. Non pagano nessuna quota.
I
soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto al voto nell’Assemblea per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I
Soci Sostenitori ed Onorari non hanno diritto al voto in seno all’Assemblea ma
hanno diritto ad esprimere i propri pareri e suggerimenti.
Ciascun
socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Art.
21
Ammissione
a socio
Possono
essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri. L’ammissione
dei soci, ad eccezione dei soci Fondatori, Sostenitori ed Onorari, è
subordinata alle seguenti condizioni:
1.
Presentazione della domanda alla segreteria dell’Associazione;
2.
Pagamento della quota sociale;
3.
Accettazione senza riserve del presente statuto;
4.
Accettazione senza riserve del regolamento ove emanato, a disposizione
dei soci presso la sede sociale.
L’accettazione
delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata da CD dopo
l’espletamento di adeguato controllo sulla sussistenza dei requisiti di
idoneità. Il giudizio del CD è insindacabile e contro la sua decisione non è
ammesso appello: Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è
accolta.
Art.
22
Diritti
e doveri dei soci
L’appartenenza
all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
I
soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento delle quote sociali secondo
le modalità fissate dal CD. I versamenti di dette quote sono a fondo perduto,
quindi non sono rivalutabili ne tanto meno ripetibili in nessun caso.
Il
versamento, altresì, non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non
crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione
a titolo particolare ne per successione a titolo universale, ne per atto tra
vivi, ne a causa di morte.
I
soci, che a seguito di invito scritto, non provvedono nei quindici giorni
successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute, sono dichiarati
dal CD sospesi da ogni diritto sociale.
Tutti
i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
La
qualità di socio è intrasmissibile.
Art. 23
Cessazione dalla qualifica di
Socio
La
qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a)
per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello
scadere dell’anno;
b)
per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai
quali è avvenuta l’ammissione;
c)
per delibera di esclusione del CD, previa contestazione all’interessato
del fatto addebitatogli, per gravi motivi o gravi infrazioni, per accertati
motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi
del presente statuto ed eventuale regolamento o per altri motivi che comportano
indegnità; a tale scopo il CD procederà entro il primo mese di ogni anno
sociale alla revisione della lista
dei soci. Il provvedimento di radiazione sarà comunicato con lettera
raccomandata all’interessato;
d)
per motivi di morosità del pagamento delle quote.
Il
socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde
ogni diritto al patrimonio sociale, non potendo richiedere neanche parzialmente
la restituzione di somme versate a qualunque titolo.
Art. 24
Esercizio sociale
L’esercizio
sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il CD convoca l’Assemblea
dei soci per sottoporre all’approvazione il bilancio d’esercizio.
Art. 25
Provvedimenti
disciplinari dell’Associazione
I
provvedimenti disciplinari che può adottare il CD nei confronti dei soci sono:
-
Ammonizione;
-
Sospensione a termine fino ad massimo di un anno;
-
Radiazione.
Il
provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve
garantire il diritto di difesa dell’incolpato.
Art. 26
Obblighi dell’Associazione
All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Art. 27
Scioglimento
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta
straordinaria.
Il
tal caso, essa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra
Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito
l’Organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.
662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28
Regolamento
Il
CD potrà predisporre un regolamento, da approvarsi dall’Assemblea degli
Associati, disciplinante la vita interna dell’Associazione.
Esso
sarà vincolante ed obbligatorio per tutti i tipi di soci.
Art. 29
Disposizioni
finali
Per
quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto
applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.
**********************************
I
soci fondatori come elencati nell’atto costitutivo, sottoscrivono per
accettazione il presente Statuto dell’associazione A.S.A.: